Minori

Le politiche per i minori consistono nell’insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l’educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

In particolare, oltre alle prestazione erogate ai sensi dell’art. 117, comma II, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

  • L’ascolto, l’accompagnamento ed il sostegno per promuovere l’esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire forme di esclusione e di devianza, privilegiando la crescita del minore nel proprio ambiente familiare;
  • Il Pronto Intervento, l’accoglienza, la protezione, l’assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultino non accompagnati ai sensi dell’art.33 del D.Lgs n. 286/1998;
  • La tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza all’autorità giudiziaria competente al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dal Titolo X del Libro Primo del Codice Civile, quando a conoscenza dello stato dei abbandono di un minore;
  • Le adozioni conseguenti ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l’autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22/09/1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo pensale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche e integrazioni;
  • L’affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali socio educativi e alle altre tipologie di affidamento, secondo gli indirizzi della Giunta regionale;
  • Le attività necessarie e di compiti correlati all’adozione nazionale ed internazionale;
  • La creazione di una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi attraverso il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori l’interesse del minore è considerato superiore. (Legge Regionale 6 maggio 2014 n. 13 art.45)